Un recente provvedimento dell’Autorità Garante (Provv. 16.09.2021 [9705650]) ci fornisce lo spunto per affrontare il principio di minimizzazione, in base al quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità.
Il caso riguarda un Istituto per non vedenti, che, per un breve arco di tempo, a causa di lavori di ristrutturazione dell’edificio, ha installato alcune telecamere in un corridoio dove insistevano le stanze (dotate di bagno, ma senza doccia) di tre ospiti, i quali per recarsi nei locali doccia dovevano attraversare il corridoio sottoposto a videosorveglianza, venendosi così a trovare, anche involontariamente, in circostanze lesive della propria dignità.
Pertanto, “prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l’obiettivo desiderato e, in secondo luogo, se sia adeguata e necessaria per i suoi scopi”, dovendo “optare per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato“. (sez. 3.1.2, parr. 24, 25 e 26 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020).
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