Il fatto che dei numeri di telefono siano pubblicati su elenchi online o facilmente recuperabili su internet non significa che siano liberamente utilizzabili per effettuare telefonate agli abbonati per promuovere i servizi della propria attività commerciale.
A pagarne le spese, con una sanzione di 5.000 euro, un’agenzia immobiliare di Roma affiliata a Tecnocasa, che con le proprie telefonate periodiche aveva infastidito uno degli abbonati a tal punto da presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
In risposta alle richieste di informazioni dell’Autorità, l’agenzia immobiliare aveva ammesso di aver contattato l’uomo, ma solo in solo due circostanze: durante la prima telefonata gli operatori si sarebbero visti negare il consenso ad essere ricontattato successivamente, mentre la seconda chiamata sarebbe stata un “mero errore commesso in totale buona fede” a cui aveva fatto seguito la cancellazione dei dati del reclamante, che comunque a detta degli agenti immobiliari sarebbero stati trattati lecitamente perché “reperiti su internet consultando siti web e motori di ricerca”.
Al termine dell’istruttoria, l’Autorità ha comunque ribadito che anche la prima telefonata dell’agenzia immobiliare finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, è da considerarsi «comunicazione commerciale», come stabilito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 11019) che, nel confermare la validità del provvedimento del Garante del 22 giugno 2016 n. 275 (doc. web 5255159) sull’illiceità delle telefonate per il “recupero del consenso” degli interessati, ha ancora una volta, evidenziato che “il trattamento dei dati dell’interessato per chiedere il consenso per fini di marketing è esso stesso un trattamento per finalità di marketing”, e quindi non è lecito telefonare a numeri presi da internet chiedendo agli abbonati il consenso ad essere contattati per offrire loro i servizi della propria attività, motivi per cui l’Autorità ha sanzionato l’agenzia.
Uno dei tanti casi che dimostra come molte aziende non abbiano ancora ben compreso che non è consentito usare i numeri di telefono a piacimento, a prescindere dal fatto che siano disponibili su “fonti pubbliche”, come ad esempio social network, siti web di elenchi telefonici….
Il numero di telefono è un dato personale e il suo utilizzo per lo svolgimento di attività di telemarketing necessita di un consenso informato da parte della persona interessata.
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