È ordinanza di ingiunzione anche per Douglas Italia S.p.A: a seguito di un’istanza senza risposta la signora xx ha presentato un reclamo nei confronti dell’azienda.
Lo spiacevole avvenimento sembra però un caso episodico in quanto generalmente la gestione delle istanze da parte della multinazionale risulta corretta e tempestiva: sono state mostrate casistiche in cui richieste di cancellazione o opposizione al trattamento dati sono state trattate nel tempo di due-tre giorni.
Nonostante però le molteplici circostanze attenuanti, la catena di profumerie è comunque soggetta a sanzioni pecuniarie gravose a causa di numerose violazioni delle normative GDPR.
A seguito di indagini è emerso che sia l’informativa privacy resa ai clienti che la raccolta dati mediante app, avvenivano in forma non consona. Inoltre, alla richiesta di fornire consensi al marketing dei clienti appartenenti alle aziende previa fusione (Limoni Spa, La Gardenia Beauty Spa e la Profumerie Douglas Spa) il titolare non ha potuto produrre quanto richiesto.
È stato anche accertato come l’azienda utilizzasse un’informativa di telemarketing assai lacunosa e che il trattamento dei dati personali tramite il blog “Beauty stories” avveniva in maniera impropria.
Tutto ciò costituisce una violazione della responsabilità relativa al trattamento delle richieste di documenti per i dati personali ed è dunque importante evidenziare come i rapporti infragruppo, se non correttamente gestiti ed organizzati, rendono più complessa l’adozione di procedure appropriate, il coordinamento interno e il confronto con l’Autorità di controllo.
Per la violazione del principio di accountability la società sarà quindi tenuta a pagare una gravosa sanzione pecuniaria di euro 1.400.000,00.
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