Il 10 agosto 2021, il signor XX ha presentato un reclamo all’Autorità per una comunicazione e-mail non richiesta: dall’indirizzo di posta elettronica “percorsiwebair@gmail.com” ha ricevuto una comunicazione per la vendita di biglietti teatrali.
Il denunciante ha dichiarato di non aver mai prestato il proprio consenso alla ricezione della suddetta comunicazione promozionale e ha lamentato la mancata risposta alla richiesta di esercizio dei diritti.
A seguito di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice si è scoperto che l’email non desiderata sarebbe stata inviata da una società che Colosseo s.r.l. ha ingaggiato per promuovere una mostra presso il teatro torinese. L’accordo tra le due società sarebbe avvenuto in forma orale a fronte di un compenso.
Il Teatro, non avendo redatto un atto giuridicamente vincolante e non avendo richiesto al partner un’adeguata documentazione dei requisiti di liceità del trattamento, è tenuto a pagare una sanzione di 1.000,00 euro.
Infatti, la società teatrale avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti di legittimità del trattamento dei dati personali del partner come l’origine dei dati, l’informativa resa e i consensi acquisiti dagli interessati destinatari della campagna promozionale.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.